statuto cav vimercate

Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita un’Organizzazione di Volontariato denominata: “Centro Aiuto alla Vita OdV”, in breve CAV, nel prosieguo semplicemente “Associazione”.
L’associazione userà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “OdV” a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
Essa è regolata dal presente statuto.

Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Vimercate. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
L’Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie.

Articolo 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Finalità e scopi
L’associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale con lo scopo di aiutare a costruire una società più umana nella quale la vita dell’uomo sia rispettata e protetta fin dal suo concepimento.
L’Associazione si propone l’aiuto alla maternità e paternità difficile prima e dopo la nascita del bambino, intendendo per maternità e paternità difficile anche quei fattori soggettivi, individuali, psicologici ed esistenziali che possono indurre la madre, il padre ed il medico a scegliere la distruzione dell’esistenza fetale, cioè l’aborto procurato.
L’associazione è un luogo per l’organizzazione e il sostegno di iniziative idonee a promuovere concretamente il diritto alla vita: in particolare, la realizzazione dell’art 1 primo comma della legge 22 maggio 1978, n. 194 nella quale si afferma che “lo stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin dal suo inizio”.
L’Associazione intende conseguire queste finalità sulla base di un rapporto di ascolto, di dialogo personale e di condivisione dei problemi creando premesse concrete affinché ogni vita iniziata possa essere liberamente accolta.
Per il perseguimento degli scopi l’Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell’art 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle attività di:
-beneficienza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
-interventi e servizi sociali ai sensi dell’art 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
-educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
-accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti
-riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In concreto, l’associazione si propone di offrire un aiuto per:
 a) l’accettazione di una maternità e paternità non desiderata;
 b) il sostegno di una maternità difficile;
 c) il coinvolgimento e, se possibile, la responsabilizzazione del padre o dei familiari per aiutare la madre ad affrontare la maternità;
 d) l’intervento economico provvisorio in collaborazione con gli enti preposti;
 e) l’informazione sui diritti sociali ed assistenziali relativi alla madre ed al bambino;
 f) la consulenza di carattere medico, psicologico, legale e morale alla madre o a entrambi i genitori.
L’Associazione si propone inoltre di:
attivare delle iniziative di carattere culturale per promuovere una cultura di accoglienza della vita mediante specifiche attività culturali, editoriali e quant’altro possa servire allo scopo;
mettere in atto iniziative in modo da alleviare i disagi dei nuclei familiari sofferenti e bisognosi;
creare strutture di accoglienza per accogliere famiglie bisognose e madri sole in strutture di accoglienza sia proprie o cedute in comodato o in locazione;
istituire strutture di accoglienza per bambini per facilitare l’inserimento lavorativo delle madri accolte;
prestare attività di sostegno alle famiglie e alle mamme con l’obiettivo di facilitare l’accoglienza del nascituro, nutrirlo ed educarlo in modo corretto a prevenire ogni forma di disagio sociale.
Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell’ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.
L’associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, a eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.
In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Articolo 5 – Soci
Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all’Associazione, vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.
L’Associazione si compone di un numero illimitato di soci, distinti in:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo e con le loro libere offerte hanno contribuito a creare il patrimonio iniziale dell’Associazione;
b) Soci Ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione versando una quota associativa annua.
La quota associativa vale per l’anno solare in cui è versata e tutti i soci sono tenuti al versamento della stessa.
Ai sensi dell’art. 24 Cod. Civile, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione.
Le quote associative non sono rivalutabili.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei Soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.
Chiunque intenda diventare socio deve:
– presentare domanda su apposito modello, redatto secondo le indicazioni contenute in apposito Regolamento;
– accettare e condividere quanto indicato nel presente statuto.
L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa a prevedendo per i soci di maggior età il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
Gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell’Associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite.
Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 7 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso.
Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel secondo caso, il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto d’ufficio il Socio che:
a) non abbia versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;
b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione. Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all’Associazione.
L’assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può dichiarare l’esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all’attività dell’Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:
a) non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione;
c) leda l’immagine dell’Associazione.
L’esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata.
In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri dell’Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.
Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.
Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente e automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso.
Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel secondo caso, il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto d’ufficio il Socio che:
a) non abbia versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;
b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione. Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all’Associazione.
L’assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può dichiarare l’esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all’attività dell’Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:
a) non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione;
c) leda l’immagine dell’Associazione.
L’esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata.
In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri dell’Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.
Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.
Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente e automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

Articolo 8 – Albo dei benemeriti
L’Associazione può istituire un albo dei benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che – anche una tantum – contribuiscono con il proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo politico/scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei compiti e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.
L’iscrizione nell’albo dei benemeriti ha durata triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo.
I benemeriti non corrispondono alcuna quota sociale e sono quindi sprovvisti del diritto all’elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati a presenziare all’Assemblea dei soci.

Articolo 9 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell’atrtività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:
 – il Fondo di Dotazione iniziale;
 – beni mobili e immobili;
 – donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

Articolo 10 – Entrate
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:
 – quote associative;
– redditi del patrimonio;
 – contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
– contributi di enti privati;
– contributi di organismi internazionali;
– oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
 – manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
 – ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 11 – Organi
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Tesoriere;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) gli organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall’Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge-
Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere.

Articolo 12 – Assemblea
Sono Organi Sociali:
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’Assemblea ha il compito di:
a) eleggere il Presidente dell’Associazione;
b) nominare e revocare dei componenti degli organi sociali;
c)  nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
d) eleggere il Tesoriere;
e) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
f) fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
g) deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
h) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio nel rispetto del successivo articolo 21.
L’assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 13 – Deliberazioni assembleari
Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea dei soci almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione deve essere fatta a mezzo di avviso in bacheca i tutte le sedi, messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data della riunione stabilita.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o da 1/5 dei soci.
Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida, a eccezione di quanto previsto per lo scioglimento, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.
Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro socio.
Nessun socio può rappresentare più di tre soci.
La delega va rilasciata per iscritto ad altro socio.
In deroga all’articolo 24, comma 1, D.L. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati.
A norma dell’art, 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.
Le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente dell’Associazione.
Le assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell’Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell’Associazione.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri da cinque a nove, tra cui è incluso il Presidente, eletti dall’Assemblea al proprio interno ogni tre anni e rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, può eleggere il Vicepresidente e il Segretario.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell’Associazione, a eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all’Assemblea.
In particolare, il Consiglio Direttivo si occupa:
1) dell’ammissione di nuovi soci;
2) di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
3) della convocazione delle Assemblee;
4) di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea;
5) di conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente o a uno o più amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
6) di predisporre il bilancio preventivo dell’associazione;
7) di predisporre il bilancio annuale consuntivo dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;
8) di redigere a consuntivo la relazione annuale;
9) di emanare, modificare, revocare, nell’ambito delle proprie competenze, regolamenti interni o altre disposizioni;
10) di assumere eventuale personale dipendente;
11) di vigilare sul buon funzionamento dell’Associazione, di favorire e valutare l’attività dei volontari e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi;
12) di predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell’ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.
I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l’Assemblea per nuove elezioni.


Articolo 15 – Riunioni consiliari
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno sette giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.
La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, o lettera. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
La convocazione va comunicata anche ai Probiviri e all’Organo di Controllo e Revisione, ove istituiti, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione dell’Associazione.
Le funzioni di Segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri da cinque a nove, tra cui è incluso il Presidente, eletti dall’Assemblea al proprio interno ogni tre anni e rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, può eleggere il Vicepresidente e il Segretario.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell’Associazione, a eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all’Assemblea.
In particolare, il Consiglio Direttivo si occupa:
1) dell’ammissione di nuovi soci;
2) di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
3) della convocazione delle Assemblee;
4) di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea;
5) di conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente o a uno o più amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
6) di predisporre il bilancio preventivo dell’associazione;
7) di predisporre il bilancio annuale consuntivo dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;
8) di redigere a consuntivo la relazione annuale;
9) di emanare, modificare, revocare, nell’ambito delle proprie competenze, regolamenti interni o altre disposizioni;
10) di assumere eventuale personale dipendente;
11) di vigilare sul buon funzionamento dell’Associazione, di favorire e valutare l’attività dei volontari e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi;
12) di predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell’ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.
I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l’Assemblea per nuove elezioni.


Articolo 16 – Presidente
Il Presidente dell’Associazione, eletto dall’Assemblea dei Soci al proprio interno, ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano fra i presenti. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione in collaborazione con il Tesoriere e il buon andamento della vita e delle attività dell’Associazione anche con iniziative organizzative, cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma quando necessaria.
In particolare il Presidente si preoccupa:
– di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni;
– di deliberare, entro i limiti definiti in apposito regolamento interno, su tutte le questioni che, per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo o di altro organo dell’Associazione.
Il Presidente svolgerà inoltre le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art 14 dello Statuto.


Articolo 17 – Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea al proprio interno.
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell’Associazione, di sovraintendere a tutta l’attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.


Articolo 18 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
I Probiviri sono nominati in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Possono essere designati Probiviri uomini e donne di comprovata onestà e saggezza.
La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Il collegio dei Probiviri ha poteri consultivi.
Il compito del Collegio è quello di dirimere i conflitti che possano sorgere fra i soci o fra i soci e il Consiglio Direttivo, nonché di fornire allo stesso Consiglio i pareri che quest’ultimo riterrà opportuno deferire al Collegio stesso.
E’ facoltà dei Probiviri partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
In particolare, il Collegio dei Probiviri dovrà:
1) verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
2) convocare, in caso di necessità, l’Assemblea, qualora il Consiglio direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo;
3) decidere, senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio per controversie interne all’Associazione; il lodo arbitrale è inappellabile;
4) decidere urgentemente sulla esclusione dei soci deliberata dal Consiglio direttivo a norma del precedente articolo 7;
5) deliberare su ogni ulteriore questione loro sottoposta dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.


Articolo 19 – Organo di Controllo e Revisione
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall’art 30 del DLgs 117/2017-
La composizione, le competenze e le funzioni dell’Organo di Controllo sono indicate nell’art. 30 del D.L.gs 117/2017. L’Organo di Controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.
Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.
In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti all’apposito registro.
La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017.
Il revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.
Il Revisore può assistere alle riunioni dell’assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.


Articolo 20 – Esercizio Sociale
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data e predisposto dal Consiglio, corredato dalla relazione annuale e dalla relazione dell’Organo di Controllo e Revisione (se nominati).
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art, 6 del Codice del Terzo Settore.
E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art 8, comma 3 del D.Lgs n. 117/2017.
L’associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.
Dopo l’approvazione in Assemblea il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.


Articolo 21 – Libri dell’Associazione
L’associazione ha l’obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati o aderenti
b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b), e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.


Articolo 22 – Scioglimento
Qualora lo scopo dell’Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall’articolo 27 del Codice Civile, l’Associazione si scioglierà.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci. Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Organizzazione di Volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo Settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


Articolo 23 – Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall’assemblea e registrato presso gli uffici competenti.
Ai sensi dell’art. 101 comma 10 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm., le norme di carattere fiscale e generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all’istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o all’ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.
Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolate previste dal D.Legs 460/97 per l’Ente, quale Onlus di diritto.
I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli
Organi competenti nell’ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all’interno dell’Associazione e impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Firmato: 
Michele Barbato (presidente CAV)
Vittorio Meda (notaio)
2 luglio 2019

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